Area Bonus Edilizi

Gli interventi per la detrazione

Per ottenere la detrazione fiscale del 110% è necessario che le spese sostenute riguardino uno dei seguenti interventi prioritari (c.d. trainanti):

 interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari che sia indipendente e disponga di accesso autonomo all'esterno. La superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto, infatti anche gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati;

interventi, condominiali o su singole unità, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente  con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) nonché la fornitura di acqua  calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore o di microcogenerazione: gli interventi di riduzione del rischio sismico o di adozione di misure antisismiche.

Sono soggette alla stessa agevolazione, se effettuate congiuntamente agli interventi c.d. trainanti, le spese sostenute per gli interventi secondari  (c.d. trainati), ad esempio quelli previsti dalla normativa ecobonus nei relativi limiti di spesa previsti, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o ancora l'installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo integrati oppure impianti solari su strutture pertinenziali degli edifici.



Chi ne ha diritto?

Hanno diritto alla detrazione fiscale del 110%, nei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa, i seguenti soggetti:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
  •  i condomini;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “𝑖𝑛 β„Žπ‘œπ‘’π‘ π‘’ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘–π‘‘π‘–π‘›π‘”” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).


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